RIASSUNTO SEQUENZIALE ATTI del GOVERNO MILITARE ALLEATO G.M.A. a Trieste

Per una comprensione del caso delle case di Via Margherita 4,4/1,4/2 e 4/3 a TRIESTE ecco un riassunto sequenziale dei documenti per una lettura più agevole del caso strano:

 COSI’ LE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

 PER LA COSTRUZIONE DELLE CASE DI VIA MARGHERITA PER I  DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

 

GOVERNO MILITARE ALLEATO

                                            ORDINE No.  117

 

                      Provvedimenti per la ripresa delle costruzioni Edilizie

Atteso che si ritiene opportuno e necessario emanare delle disposizioni in favore della ripresa delle costruzioni edilizie entro la Zona Britannico-Americana del Territorio Libero di Trieste.

 

                        Articolo I°

 Sezione 1La Provincia, i Comuni e gli Enti Pubblici che si ripropongono di costruire case di tipo popolare per i  propri dipendenti, possono ottenere il concorso del Governo Militare Alleato

 Sezione 2Il concorso di cui alla Sezione precedente, può essere accordato alle società cooperative fra dipendenti di ruolo o non di ruolo e pensionati dello Stato,

della Provincia e dei Comuni, nonché fra appartenenti  ad aziende commerciali ed industriali le quali si propongono di  costruire case di tipo popolare con l’osservanza delle norme contenute  nel Testo Unico sull’Edilizia Popolare ed Economica approvato con  R.D. 28 aprile 1938, No 1165 (qui di seguito indicato col termine “Testo Unico”)

                          Articolo II°

Sezione 1 – Il concorso del Governo Militare Alleato è commisurato alla metà della spesa ( n.d.r. il 50%) occorrente per l’acquisto delle aree e per le costruzioni in base a progetti  approvati dal Dipartimento dei Servizi Pubblici e viene corrisposto in relazione all’avanzamento dei lavori.

 

                       Articolo XII°

Il Dipartimento dei Servizi Pubblici è autorizzato ad emanare le istruzioni necessarie per l’applicazione del presente Ordine (n.d.r. Decreti Attuativi).

Trieste, 25 maggio 1949

 

                          Avviso n. 15 (Decreto Attuativo)

            PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

                           (Ordine n. 117, di data 25 maggio 1949)

In conformità a quanto dispone l’articolo XII° dell’Ordine n. 117 di data 25 maggio, il Dipartimento dei Servizi Pubblici rende noto quanto segue:

1.- Le domande previste alla Sezione 1 dell’Articolo XI° dell’Ordine su menzionato dovranno essere corredata da:

…………omissis………………………………………

   Se trattasi di cooperative

  1. La richiesta di fondi; numero di alloggi, numero dei vani e degli accessori previsti per ciascun alloggio
  2. Piano finanziario, come indicato alla Sezione 1 dell’articolo V° dell’Ordine n. 117 e informazioni concernenti l’organizzazione finanziaria
  3. Ordine di precedenza dei singoli soci in conformità a quanto dispone l’art. 96 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165
  4. Atto costitutivo della cooperativa stesa da notaio

Agli Enti pubblici e alle Cooperative sarà comunicato per iscritto l’ammontare del contributo concesso dal Governo Militare Alleato, nonché la data entro la quale dovrà venir sottoposto il relativo progetto di costruzione

Trieste, 9 giugno 1949

 

                                        GOVERNO MILITARE ALLEATO

Riferimento : AMG/FTT/PS/501

Oggetto . Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative

Punto1. – Si comunica che a Codesta Cooperativa è stata assegnata la somma di L. 39.600.000.- (n.d.r. pari al 50% del costo complessivo) per la costruzione di case popolari secondo l’ordine del G.M.A. Nr. 117 del 25 maggio 1949.

Punto 2. – Con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente (n.d.r. il resante 50% del costo complessivo) la Cooperativa dovrà costruire un minima di 36 alloggi…; oltre a far fronte a tutte le altre spese, quali acquisto del terreno, registrazione contratti, ecc.

 

Punto 7. –  La non osservanza di quanto sopra porterà alla Cooperativa la perdita di qualsiasi diritto nei confronti del concorso e contributo da parte del G.N-A.

Trieste, 31.12.1949

 

La Provincia invece…. (?)…….. attesta con:

 

  1. 42/58-50 di protocollo
  2. 977/C delle deliberazioni dd. 19.05.1950

 

oggetto: ACQUISTO FONDO PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER I

DIPENDENTI DELLA PROVINCIA

così in premessa:

 

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

IV° capoverso:  Visto che, con lettera 31 dicembre 1949, AMG/FTT/PS/501

il G.M.A., comunicava di aver assegnato alla Provincia la somma di Lire

39.600.000. – per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine n. 117

 

                 PROVINCIA DI TRIESTE                               

 

  1. 42/75-50 di protocollo
  2. 1179/D delle deliberazioni dd. 25.06.50

 

oggetto: PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE (POPOLARI) 

PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE  (4 CASE DI 10 ALLOGGI CIASCUNA 

–  DUE A DUE ABBINATE)

così in premessa:

 

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

I° capoverso:  Vista la nota del Dipartimento Servizi Pubblici de  Governo

Militare Alleato del

31.12.1949, con la quale viene  data notizia alla Provincia che le è stato  

concesso un  contributo di Lire 39.600.000.–  per la Costruzione di n° 36

alloggi tipo popolare per i dipendenti dalla Provincia

n.d.r.    codice penale

dimostrazione questa – con documentazione pertinente – dei delitti di * falso in atto pubblico e * usurpazione commessi dalla Provincia in danno della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste.

*Falso in atto pubblicoart. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“ Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto  falso (n.d.r. delib. n. 997/C/50 e delib. n. 1179/50) o altera un atto vero  (n.d.r. lettera del G.M.A. AMG/FTT/PS/501 di data 31.12.1949), è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

 

*Usurpazione – art. 631 c.p. “Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro.

 

Conseguentemente la Provincia,  inserisce tra i beni alienabili al n. 6 “il plesso immobiliare di via Margherita n. 4, n. 4/1, n. 4/2 e n. 4/3 dell’Inventario del Patrimonio provinciale con valore all’01.01.2006 di € 1.770.798,21 (deliberazione n. 95/2007) che quindi soggiacciono alle norme imperative e cogenti dei “Regolamenti per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste  del 1953/1978/2004”,

 

Dalla documentazione sopra riportata, risulta chiaramente che la condizione

sine qua non”

 

per ottenere il contributo da parte del G.M.A. – doveva essere contestualmente istituita la “Cooperativa Edilizia fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” prima dell’erogazione del contributo da parte del Governo Militare Alleato del 31.12.1949, alla quale era destinato, che invece la Provincia di Trieste ha fatto proprio con le citate deliberazioni.

 

Di seguito viene presentata:

 

 COPIA dell’iscrizione al Tavolare

 

della particella catastale nell’anno 1950:

 

 

 

                          GOVERNO MILITARE ALLEATO ORDINE

ORDINE N. 150 DD. 07.08.1950

 

Articolo I°

L’Articolo II° dell’Ordine No. 117, di data 25 maggio 1949, è abrogato e sostituito dal seguente:

Sezione 1 – Il concorso del Governo Militare alleato è commisurato al 65% delle spese occorrente per l’acquisto  delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati  dal Dipartimento dei servizi Pubblici e viene corrisposto in relazione all’avanzamento dei lavori

 

Così:

ITER

              della corrispondenza  intercorsa tra G.M.A.

                     Istituzioni  e  Cooperativa Edilizia 

*GOVERNO MILITARE ALLEATO prot. n. AMG/FTT/PS/501/1842 dd. 05.04.1959

Oggetto: proroga termine di presentazione progetti

…omissis.-…

Questo Dipartimento, in deroga a quanto stabilito con lettera circolare AMG/FTT/PS/501/6408 del 17 febbraio 1950, AUTORIZZA LA COOPARATIVA suddetta a presentare il progetto relativo alla costruzione due case popolari di cui all’Ordine n. 117 del 25 maggio 1949, entro e non oltre il 30 aprile 1950.

*GOVERNO MILITARE ALLEATO prot. N. AMG/FTT/PS – FTT 2476/12/3743

Oggetto: Progetto per la costruzione di 4 case popolari PER CONTO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Esaminato l’allegato progetto e trovatolo con forme all’IO.G. 117 e successive disposizioni, lo si restituisce approvato.

 

 

*Corpo del Genio Civile  prot. n. 11285 dd.  5 Luglio 1950

Oggetto : autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di n. 4 case economiche di 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di Trieste.

 

Codesta Cooperativa è pertanto autorizzata a iniziare le trattative per l’appalto dei lavori stessi, secondo le modalità contenute nelle istruzioni riguardanti l’Ord. 117 emanate in data 3 maggio del Dip. SS.PP.

 

*Ispettorato Generale del Genio Civile e dell’U.S.V.S. prot. n. 3688 dd. 25 luglio 1952

Oggetto:  Costruzione di 4 case in vai Margherita per conto della Cooperativa fra dipendenti della Provincia

Progetto FTT 2476/12 GC 2632 – Richiesta revisione prezzi in base all’O.G. 150

 

In merito al contenuto di detta lettera questo Ufficio esprime parere negativo per l’accoglimento di quanto richiesto poiché l’O.G. 150 del G.M.A. esplicitamente sancisce che nessun ulteriore contributo statale sarà concesso alle Cooperative usufruenti delle concessioni stabilita sul suddetto O.G. 150

 

*Provveditorato alle Opere Pubbliche di data 25 giugno 1950

Oggetto: Trasmissione progetto Coop. Fra dipendenti della provincia di Trieste (Ord. 117 del G.M.A.)

Con parere favorevole di approvazione si trasmette a codesto Dipartimento l’allegato progetto presentato dalla Coop. fra dipendenti della Provincia di Trieste che prevede la costruzione di 40 alloggi con una spesa complessiva di L. 79.600.000.

 

*Corpo del genio Civile

Prot. 13795 – indirizzato alla Cooperativa Edificatrice della provincia di Trieste

Oggetto : Autorizzazione all’apalto dei lavori di costruzione di 4 case di complessivi 40 alloggi da erigersi nella zona di via margherita – Pendice Scoglietto

A parziale modifica della lettera di autorizzazione di questo ufficio dd. 1.7.1950 N. 11285, comunicasi che il contributo dello Stato assegnato a cod. Cooperativa è di L. 51.480.000.- anzicchè di L. 39.600.000.-

 

*Dipertimento Servizi Pubblici – Ufficio del genio Civile di Trieste

Opere: Edilizia popolare (Ord. 117 del G.M.A.)

LAVORI di costruzione di quattro edifici per complessivi n. 40 alloggi da erigersi nella zona di via Margherita – Pendice Scoglietto in Trieste per conto della Cooperativa edificatrice fra dipendenti della Provincia di Trieste

Relazione di accompagnamento:  Dall’esame del progetto presentato dalla Cooperativa in epigrafe si è potuto accertare che lo stesso è corredato di tutti i documenti e disegni richiesti in base alle norme che disciplinano la presentazione dei progetti da parte delle Cooperative edificatrici.

*A.C.E.G.A.T – Trieste Servizio Elettricità per fornire l’energia elettrica nello stabile al fondo di via Margherita per conto della Cooperativa Edificatrice fra addetti alla provincia

Preventivo n. 279/1950 dd. 25 maggio 1950

Preventivo n. 279/A 1950 dd. 25 maggio 1950

 

RIASSUMENDO    PRIMA FASE

 

RIASSUMENDO

 

     LA PROVINCIA DI TRIESTE sostanzialmente IGNORA

*l’Avviso n. 15 del G.M.A.  09.06.1949 che recita:

punto 1: “Le domande previste alla Sezione 1 dell’Art .XI° dell’Ordine n. 117  – “Le domande per ottenere il concorso del Governo Militare Alleato dovranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, al Dipartimento dei Servizi Pubblici, il quale deciderà in merito d’accordo col Dipartimento di Finanza”.

dovranno essere corredate da:

B Se trattasi di cooperative ;

lett. d) atto costitutivo della cooperativa, steso da notaio

punto 2 .- Agli enti  pubblici e alle Cooperative sarà comunicato per iscritto l’ammontare del  contributo concesso dal Governo Militar alleato, nonché la data entro la quale dovrà venir sottoposto il relativo progetto di costruzione

*La lettera  del G.M.A.prot. n. AMG/FTT/PS/501 DI DATA 31.12.1949 avente per oggetto:  Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative

Punto 1Si comunica che a codesta Cooperativa è stata assegnata la somma di Lit. 39.600.000.- per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine n. 117 del 25 maggio 1949

Punto 2 – Con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente (n.d.r. leggasi MUTUO acceso dalla Cooperativa) la Cooperativa dovrà costruire un minimo di 36 alloggi per un minimo totale di mq netto 3600 oltre a far fronte a tutte le altre spese, quali acquisto del terreno, registrazione contratti ecc.;

Punto 7 –  La non osservanza di quanto sopra porterà alla Cooperativa la perdita di qualsiasi diritto nei confronti del concorso e contributo da parte del G.M.A.

                                                     NON  REDIGE

*l’Atto costitutivo di Cooperativa sotto la denominazione di “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste –   Società cooperativa a responsabilità”  ed il relativo “Statuto”

*accende un mutuo di Lit. 33.000.000.-  a nome della Provincia

N.B.

                                                LA PROVINCIA DI TRIESTE

                                                             REDIGERA’

 l’ ’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO della ”Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale” solo  il

 

 30 GIUGNO 1954

dopo 4 anni dal dettato della lettera del 30.12.1949 del G.M.A.

 

costituita  la “Cooperartiva Edilizia fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” la Provincia di Trieste era obbligata a trasferire alla stessa la proprietà “del plesso” immobiliare di via Margherita

…………………………………    INVECE

 

      QUESTO E’ L’ITER SEGUITO DALLA PROVINCIA

 

                                GOVERNO MILITARE ALLEATO

                                            ORDINE N. 117 DD. 25.05.1949

Articolo IV° –  Gli alloggi costruiti dagli Enti di cui all’Art. I° del presente Ordine, possono essere assegnati, oltre che in locazione semplice, anche in locazione con patto di futura vendita   Per l’assegnazione degli alloggi costruiti dalle Società Cooperative edilizie continuano ad essere applicatele norme del “Testo Unico”, in quanto non siano derogate da quelle del presente Ordine.

Articolo V°

 Sezione 1 – Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione semplice o con patto di futura  vendita degli alloggi costruiti col concorso del Governo Militare Alleato ai sensi dell’Articolo I°, Sezione 1 del pre-sente Ordine, debbono sottoporre all’approvazione del Dipartimento dei Servizi Pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme al piano finanziario in base al quale sono stati stabiliti i canoni di locazione.

I detti canoni  sono determinati tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato, e di una quota per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

Articolo VI°

Sezione 1 – Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente Articolo si effettua col contratto di compra – vendita allo scadere della locazione, la cui durata non può eccedere il 25 anni. Il locatario, dopo trascorsi 10 anni dall’inizio della locazione può richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell’alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio di interesse vigente

Sezione 2 – Sono applicabili ai rapporti fra enti e locatari ed a quelli con gli enti finanziari le disposizioni degli articoli  42 e 43 del “del  Testo Unico”

Articolo IX°

Sezione 1 – Gli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie che usufruiscono delle agevolazioni previste dall’articolo II° del presente Ordine, non possono essere ceduti od alienati se non siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi

 

                                   GOVERNO MILITARE ALLEATO

                                   ORDINE N. 222 dd. 30.11.1949

Articolo 1 –  II° capoverso– Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del T.U. 28.04.1938 n. 1165, e quelle dell’Articolo V° dell’Ordine n. 117 di data 25.05.49

 

La Provincia di Trieste avvalendosi del disposto dell’art. II° dell’ Ordine n. 117/49 che così recita:

Sezione 1Il Concorso del Governo Militare Alleato è commisurato alla metà (n.d.r. 50%) della spesa occorrente per l’acquisto di aree e per le costruzioni in base a progetti approvati dal Dipartimento dei Servizi Pubblici e viene corrisposto in relazione all’avanzamento di lavori

Sezione 2Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui alla Sezione precedente, gli enti costruttori ammessi a contrarre i mutui col beneficio di cui all’art. 71 del “Testo Unico”

              contrae  al posto della Cooperativa nel 1951 un mutuo

      con l’Istituto di Credito Fondiario delle Venezie  di………….. Lit.      28.000.000.-

  • al 2,5% con 50 semestralità costanti posticipate

a decorrere dal 1 luglio 1951

      con il prelevamento dal proprio patrimonio…………………….. Lit.        5.000.000.-

Totale mutuo al 3,5%………………………………………………………. Lit.       33.000.000.-

 

Nota : L’ Ordine n. 150 di data 07.08.1950  del G.M.A. finanziava il 65% del costo complessivo della costruzione che è stato di Lit. 85.000.000.- quindi il prelevamento dal proprio patrimonio doveva essere di Lit. 1.750.000.- e non di Lit. 5.000.000.-

 

                                                Provincia di Trieste

PIANO DI AMMORTAMENTO AL 3.5%  PER L’IMPORTO DI LIT. 33.000.000.- CORISPONDENTE AL CAPITALE IMPIEGATO DALLA PROVINCIA DI TRIESTE NELLA COSTRUZIONE DELLE CASE DI VIA MARGHERIRTA

Determinazione degli affitti per i quartieri nelle nuove case di Via Margherita. secondo i criteri adottati dalla Deputazione provinciale nella seduta del 25 marzo 1952

Capitale mutuato ..                                                                                    Lit.   28.000.000.-

Prelevamento dal patrimonio..                                                               Lit.      5.000.000.-

                                           Capitale impiegato…………………………………Lit.    33.000.000.-

Annualità di ammortamento di Lire 33.000.000.-

al 3,5% in 50 anni (vedi piano di ammoramento)………………………Lit.   1.406.912.-

Quota 1% del costo dell’intero immobile

(Lit. 52.000.000.- G.M.A. + Lit.  33.000.000.- Provincia)

Per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e

Straordinaria e di assicurazione, delle imposte e

Tsse generali e locali, e di tutte le altre spese di

Amministrazione e gestione……………………………………………………….Lit.      850.000.-

                             Affitto annuo da ripartire….                                           Lit.   2.256.912.-

        La superficie totale degli alloggi è di mq. 3.233,60 suddivisa in :

                    8 quartieri da mq.  74,4……………………… mq.     595,2

                  16 quartieri da mq. 74,55…………………….. mq. 1.192,8

                  16 quartieri da mq. 90,35………………………mq. 1.445,6

                                         Totale………………………………… mq. 3.233,6

                   Affitto annuo Lit.  2.256.912 : la Superficie mq.  3.233,6

                               da un affitto annuo per mq. di Lit. 697,95

Avremo quindi:

quartieri da mq. 74,4   fitto annuo Lire. 51.927.- mensili Lit.  4.327.-

quartieri da mq. 75,55 fitto annuo Lire  52.032.- mensili Lit. 4.336.-

quartieri da mq. 90,35 fitto annuo Lire  63.060.- mensili Lit. 5.255.-

Poiché occorre ripartire gli affitti anche tenendo conto della posizione dei quartieri, si porta una riduzione del 10% arrotondata a quelli del pianoterra, che hanno un poggiolo ridotto, e si riduce del 1% l’affitto dei quartieri al III° e IV° piano, mentre si maggiora dell’1% quelli del I° e II° piano:

Si hanno di conseguenza:

8 quartieri al pianoterra…………………………………….Lit. 3.900.-…X 12…Lit.     374.400.-

8 quartieri 2 stanze e stanzino (I° e II° piano)……..Lit. 4.500.-…X 12… Lit.    432.000.-

8 quartieri 2 stanze e stanzino (III° e IV° piano)…. Lit. 4.400.-.. X 12…Lit.    422.400.-

( quartieri 3 stanze e stanzino (I° e II° piano)……….Lit. 5.405.-.. X 12…Lit.    518.880.-

8quartieri 3 stanze e stanzino (III° e IV° piano)…….Lit. 5.305.-   X 12…Lit.    509.280.-

                                          Tornano all’anno….…………………………………..Lit. 2.256.9606.-

 

 

GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO N. 26 dd. 29.09.1949

ISTRUZIONI SULLA PRENOTAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI DA SOCIETÀ COOPERATIVE

  • Dall’esame delle documentazioni allegate alle domande presentate dalle Cooperative per ottenere il contributo del Governo Militare Alleato, previsto dall’Ordine n. 117 di data 27 maggio 1949, è risultato che alcune Cooperative hanno usato criteri diversi per la compilazione degli elenchi prenotatari dei costruendi alloggi
  • Allo scopo di uniformare detti criteri a quelli che sono gli intendimenti delle disposizioni vigenti in materia, il Dipartimento dei Servizi Pubblici, ai sensi dell’articolo XII° dell’Ordine suddetto ritiene opportuno precisare quanto segue:
  1. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che per il disposto dell’art. 96 del T.U. 28 aprile 1938, No. 1165, è tenuto alla compilazione dell’elenco, che dovrà preferire tra i soci che si sono prenotati per l’assegnazione di un quartiere, coloro che, per qualsiasi giustificato motivo siano privi di alloggio in locazione diretta o siano costretti ad abitare in ambiente di fortuna o caobitino in condizioni disagiate e coloro che nei cui confronti sia stata emessa sentenza di sfratto da parte dell’autorità competente.
  2. A parità di condizioni, il socio coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole, e quest’ultimo a quello non coniugato.

3-  Le Cooperative che non avessero compilato gli elenchi secondo i criteri sopraesposti dovranno provvedere alla regolarizzazione degli elenchi medesimi nel più breve tempo possibile; l’assegnazione del contribuito del Governo Militare Alleato non avrà luogo se le Cooperative non avranno ottemperato alle disposizioni di cui sopra.

  • I Presidenti delle Cooperative sono personalmente responsabili dello svolgimento regolare delle operazioni sopra previste, ed inoltre della tenuta del libro dei Soci, della documentazione riguardante l’impiego, residenza e stato di famiglia di ciascun Socio, e di quant’altro richiesto per le Cooperative dalle leggi vigenti in materia

 

 

 

  1. 689/D delle deliberazioni n. 42/105-52 di protocollo

AFFITTANZA DI QUARANTA ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCIA PER I PROPRI DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

I° capoverso

In base alle norme contenute negli ordini n. 117 del 25.05 1949 e n. 222 del 30.11.1949, del Governo Militare Alleato, sull’incremento edilizio, la Provincia ha provveduto alla costruzione di quattro case tipo economico per i propri dipendenti in via Margherita, comprendenti quaranta alloggi, per una spesa complessiva di L. 85.000.000.-, alla quale ha fatto fronte fruendo del concorso governativo del 65% e mediante la contrazione di un mutuo di Lire 28.000.000.- con l’Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, nonché con il prelevamento della somma di Lit. 5.000.000.- dal proprio patrimonio………………

V° capoverso

Si ritiene opportuno mettere soprattutto mettere in rilievo che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei richiedenti è stata effettuata dalla Commissione seguendo i criteri dell’art. 2 dell’ AVVISO N. 26 dd. 26 settembre 1949 del G.M.A

XV° capoverso

Per  quanto concerne la determinazione dei canoni di affitto dei 40 alloggi in questione , la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto contenuto nell’art. 5 dell’ordine n. 117 del Governo militare Alleato, secondo il quale i canoni stessi sono stabiliti tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle Costruzioni al netto del concorso e contributo del governi Militare Alleato, e di una quota per il rimborso delle spese di manutenzione Ordinaria e straordinaria, e di assicurazione, delle imposte e tasse

generali e locali e di tutte le altre spese di manutenzione e gestione. Alla stregua dell’indirizzo come sopra dettato dalla legge, i canoni d’affitto sono stati determinati in base ai seguenti calcoli

Capitale mutuato……………………………………………………………………………………………….Lire    28.000.000.-

Capitale prelevato dal patrimonio provinciale…………………………………………………..Lire       5.000.000.-

    Capitale investito(mutuo) complessivamente nelle costruzioni……….Lire    33.000.000.-

Annualità per l’ammortamento di Lire 33.000.000.- al 3.5 % in  50 anni

(vedi piano d’ammortamento allegato alla presente deliberazione)…………………………….……Lire    1.406.512.-

Quota 1% del costo complessivo delle 4 case cioè di L. 85.000.000.-

(L.52.000.000.- del contributo governativo più L. 33.000.000.- della

Provincia) per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria,

straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e

locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione…………………………………………      Lire       850.000.-

Affitto annuo complessivo da ripartire fra i 40 alloggi……………………………………….Lire   2.256.512.

La superficie totale del 40 alloggi è di mq. 3.233,60 così suddivisa:

8 alloggi da mq.  74,4…………………….mq.     595,2

16 alloggi da mq. 74,55…………………..mq.   1.192,8

16 alloggi da mq. 90,35……………………mq. 1.445,6

L’affitto annuo per metro quadrato risulta dalla divisione

  • dell’affitto annuo complessivo di Lire 2.256.512.-
  • per la superficie totale di mq. 3.233,60

ed è di Lire 697,95

e quindi agli alloggi da:

  1. 74,4 dovrebbe venir attribuito un affitto annuo di Lire 51.927.- pari a mensili Lire  4.327.-   mq. 74,55  dovrebbe venir  attribuito un affitto annuo di Lire 52.032.-   pari a mensili Lire  4.336.-mq. 90,35   dovrebbe venir  attribuito  un affitto annuo di Lire 63.060.-  pari a mensili Lire  5.255.-

 

La deliberazione n. 1308 dd. 18.06 1953  della Provincia avente per oggetto : “Assegnazione degli alloggi delle nuove case costruite dalla provincia per i propri dipendenti in via Margherita – Modifica della deliberazione N. 689/D del 25 marzo 1952

La Deputazione Provinciale

Vista la propria deliberazione n. 689/D di data 25 marzo 1952, con la quale è stata approvata la graduatoria dei richiedenti l’assegnazione degli alloggi delle quattro nuove case costruite dalla Provincia in vai Margherita ed assegnati gli alloggi stessi ai dipendenti provinciali primi quaranta classificati

Visto che la Prefettura di Trieste, con decreto n. 3179/16971 di data 11 giugno 1952 contenente la decisione di merito ai ricorsi presentasti da taluni dipendenti della Provincia contro la suddetta graduatoria, ha stabilito che dalla graduatoria stessa va escluso il dipendente Catalan Antonio, classificato al 9° posto, in quanto risultato essere proprietario di un alloggio in condominio di tre vani  ed accessori, mentre il dipendenti Adolfo Declich classificato al 43° posto, va invece spostato perché gli vennero attribuiti punti in meno a causa di un errore materiale

con voti unanimi

delibera a modifica della proprie deliberazione n. 689/D del 25 marzo 1952, la graduatoria dei richiedenti l’assegnazione degli alloggi delle quattro  nuove case costruite dalla Provincia in via Margherita è fissato come segue…….

  

Stabilito che:

l’art. 1 dell’Ordine n. 222 del G.M.A. di data 30.11.1949 che  al

II° capoverso  recita:  “Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del T.U. 28.04.1938, n. 1165 e quell’ dell’Art. V° dell’Ordine 117 di data 25 maggio 1949”

GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

*La locazione con patto di futura vendita è da intendersi sostanzialmente come una vendita con “patto di riservato dominio, in virtù della quale con il pagamento del canone convenuto per tutto il periodo di tempo (n.d.r. necessario agli inquilini di via Margherita per l’estinzione del mutuo cinquantennale (1952/2002) di Lit. 33.000.000.-) la proprietà passa automaticamente al conduttore/acquirente. Tale contratto viene chiamato anche “locazione/vendita”.

* La vendita con patto di riservato dominio o vendita con riserva della proprietà è un contratto con il quale l’acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell’intero prezzo pattuito dalle parti in causa, regolato ai sensi dell’articolo 1523 del Codice Civile

* La vendita con “patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione dei diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti.

La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquisire un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del bene stesso, ottenendone però la proprietà effettiva solo con il pagamento dell’ultimo rata e quindi con l’esatta corresponsione del prezzo stabilito (art. 1465 c.c.)

*Con patto di futura vendita infatti si perfeziona e conclude la fase pubblicistica del rapporto tra assegnatario e Ente e l’eventuale episodio successorio verificatosi nella fase privatistica che segue – e da cui derivano non più interessi legittimi ma diritti soggettivi –  coerentemente è disciplinate in base alle regole ordinarie, per esplicito rinvio della norma

Gli eredi – indistintamente conviventi e non conviventi – succedono dunque su un piano di parità

 

Riferimenti

Legge 43/1949, art. 17 – Legge 60/1963, art. 36

Cassazione – sez. I – sentenza 7902 del 16.07.1993

Cassazione – sez. II – sentenza 8073 del 24.07.1955

 

***dal 2002 anno di scadenza del mutuo cinquantennale con il versamento da parte degli inquilini dell’ultima rata  del mutuo (delib. 689/D/52) La Provincia di Trieste non e più titolata a riscuotere dagli inquilini il canone di locazione per gli alloggi di via Margherita

  

Successivamente:

così la Provincia di Trieste con sua deliberazione n. 805/60

    

  • di porre a riscatto, per i motivi svolti in premessa, gli alloggi di proprietà provinciale contrassegnati coi numeri civici di Via Margherita 4. 4/1, 4/2 e 4/3 in applicazione del D.P.R. 17/1/1959 n. 2, nonché delle Circolari del Ministero del Lavori Pubblici n° 2130, dd. 16/2/1959 e n. 10991, dd. 18/12/1959;
  • di indicare il valore venale di detti alloggi come specificati nelle annesse tabelle (4) che formano parte integrante della presente deliberazione.
  • Di chiedere la determinazione del valore venale di tali alloggi alla Commissione Provinciale di cui all’art. 6 del D.P.R. 17/1/1959 n. 2;
  • Di riservarsi di chiedere e proporre al Ministero dei LL.PP., ai snsi della circolare n. 10991, dd. 18/12/1959, la determinazione della quota di riserva dopo esperite le operazioni dei bandi e dell’esame delle domande.

                          La succitata deliberazione n. 805/60

                                             è illegittima

In premessa la deliberazione n. 805/60, così scrive :

Premesso che la Provincia di Trieste è proprietaria di n. 4 case di civile abitazione contrassegnate dai numeri civici di via Margherita n. 4, n. 4/1, n.4/2 e n. 4/3 con dieci alloggi ciascuna, *date il locazione semplice a dipendenti dell’Amministrazione Provinciale

Premesso, altresì, che dette case di abitazione sono state costruite ai sensi degli Ordini del cessato Governo Militare Alleato n. 117 del 25/5/1949 e n. 150 dd. 7/8/1050     

                                                 ciò

contrasta con la deliberazione n. 689/59  della Provincia di Trieste avente per oggetto: “Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita” vedasi a pag. 19

che stabilisce che il canone di locazione per le case di via Margherita “sono stati fissati partendo la concetto contenuto negli :

art. V° dell’Ordine n. 117/49 del G.M.A.

art. I° dell’Ordine n. 222/49 del G.M.A.

che qualifica detto canone come “canone di locazione con patto di futura vendita

giurisprudenza consolidata

Cass. Civ., sez. I, 3 giugno 1992, n. 6800, Vanzelli c. Aquari ed altri.

Edilizia popolare ed economica – Iacp – Locazione – Patto di futura vendita

“Il contratto di locazione con patto di futura vendita, stipulato nel vigore del D:Lgs. C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, in forza del quale, al termine della durata venticinquennale, si verifica l’acquisto dell’alloggio assegnato dallo Iacp, senza ulteriori oneri per l’assegnatario, non può essere qualificato come contratto di sol allocazione, perché il canone corrisposto contiene anche una parte del corrispettivo per la vendita dell’immobile, e, pertanto, per tale contratto non può trovare applicazione la disciplina della cessione in proprietà disposta dalla L. 17 gennaio 1959, n. 2

 

“Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Trieste”

 

                   costituita il 30.06.1954

4 anni dopo il disposto della lettera del G.M.A. di data 31.12.1949 riferimento: AMG/FTT/PS/501 avente per oggetto: “Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative”

  1. Si comunica che a codesta Cooperativa è stata assegnata la somma di L. 39.600.000.-, per la costruzione di case popolari secondo l’ordine del G.M.A. Nr. 117 del 25 maggio
  2. Con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente (d.r. accensione di un mutuo) , la Cooperativa dovrà costruire un minima di 36 alloggi per un minimo totale di mq. 3600, oltre a far fronte a tutte le altre spese, quali acquisto del terreno, registrazione contratti, ecc.
  3. ……………………….omissis……………….
  4. Il termine ultimo per la presentazione al Dipartimento dei Servizi Pubblici della lista dei soci della Cooperativa compilata secondo quanto richiesto con l’Avviso Nr. 26 del 29 settembre 1949 è fissato al 9 gennaio 1950
  5. ………….omissis………………
  6. …………..omissis………..
  7. La non osservanza di quanto sopra porterà la Cooperativa alla perdita di qualsiasi diritto nei confronti del concorso e contributo da parte del G.M.A.

        Segue   

 ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA 

e poi lo

STATUTO della COOPERATIVA

tra i dipendenti della Provincia di Trieste

Per INFO vedi .. http://blogstelle.altervista.org.…….omissis……..

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